Crisi d'impresa: istituito l'Osservatorio sull'efficacia degli strumenti
Pubblicato il 09 gennaio 2023
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia del 29 dicembre 2022, istitutivo dell'Osservatorio permanente sull'efficienza degli strumenti per la gestione della crisi d'impresa disciplinati dal Codice della crisi d'impresa (CCII).
Il provvedimento attua quanto disposto dagli artt. 353, comma 1, e 355, comma 1 del D. Lgs. n. 14/2019 sull'istituzione del predetto Osservatorio, i cui risultati dovranno essere tenuti in considerazione dal ministero della Giustizia in sede di presentazione al Parlamento - entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni - di una relazione dettagliata sull'applicazione del medesimo Codice.
Osservatorio permanente, composizione
Nel dettaglio, l'Osservatorio permanente, presieduto dal Capo di Gabinetto o da un suo delegato, è composto da:
- due esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa designati dal Capo di Gabinetto;
- due magistrati in possesso di elevata competenza e specializzazione nella materia della crisi d'impresa, anch'essi designati dal Capo di Gabinetto;
- un membro individuato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) in possesso di chiara ed acclarata competenza nella materia della crisi d'impresa;
- un membro designato dalla Banca d'Italia;
- tre rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dal Consiglio nazionale forense, uno designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro;
- un membro designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;
- un membro designato da Confartigianato - imprese;
- un membro designato dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.
I componenti dell'Osservatorio permanente durano in carica 5 anni, con possibilità di essere confermati per un secondo quinquennio.
Ai lavori dell'Osservatorio - la cui formazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in commento - partecipano anche i capi dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale e i capi dei Dipartimenti del ministero, nonché il direttore dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Pnrr.
Funzioni del nuovo organo
Le principali funzioni assegnate all'Osservatorio si sostanziano:
- nella verifica dell'efficienza delle misure e degli strumenti, sia giudiziali che stragiudiziali, previsti dal Codice per la gestione della crisi, di cui dovranno essere monitorati: la durata, l'esito e, nei casi di prosecuzione dell'attività, il mantenimento dei livelli occupazionali (in caso di ristrutturazioni, inoltre, dovrà essere verificato l'esito della fase esecutiva e monitorato l'adempimento agli obblighi assunti con il piano di ristrutturazione o l'apertura, nei confronti dell'impresa, di altra procedura anche di tipo liquidatorio);
- nella elaborazione dei dati raccolti e nella redazione, ogni due anni a partire dalla data di costituzione, di una sintetica relazione sull'efficienza delle misure e degli strumenti monitorati, contenente anche eventuali proposte di modifica della normativa vigente. La predetta relazione - si legge nel DM - dovrà tener conto della situazione economica generale e contenere una comparazione dei dati relativi all'ultimo quinquennio, laddove disponibili. Nei casi in cui emergano situazioni di particolare difficoltà nella celere gestione delle procedure da parte di singoli uffici giudiziari, dovranno essere specificati anche la composizione dell'ufficio assegnatario e le misure protettive e cautelari della composizione negoziata, il carico dei ruoli dei magistrati componenti e le materie tabellarmente affidate al medesimo ufficio; tale monitoraggio sarà inviato al CSM per eventuali valutazioni di competenza.
I dati elaborati e le relazioni redatte dall'Osservatorio saranno trasmessi al ministro della Giustizia ai fini della già ricordata attività prevista dall'art. 355, comma 1, del Codice della crisi d'impresa.
Sempre in tema di attuazione del CCII, si rammenta che, nei giorni scorsi, è stato pubblicato un ulteriore provvedimento del ministero della Giustizia, con le specifiche tecniche di funzionamento dell’albo dei gestori della crisi d'impresa.