Non vi sarà nessun ampliamento all’applicabilità dell’istituto della transazione fiscale per favorire le aziende che si trovano in stato di dissesto economico.
E’ quanto affermato dal viceministro all’Economia Luigi Casero durante la seduta del question time di ieri alla Camera dei Deputati.
Alcuni deputati avevano chiesto al viceministro se fosse possibile estendere la transazione fiscale anche ai piani di risanamento asseverati, previsti dall'articolo 67 legge fallimentare, visto che molte aziende in stato di crisi reversibile hanno espresso preferenza per lo strumento del piano asseverato, che indica una crisi meno grave, piuttosto che propendere per l’accordo di ristrutturazione ed il concordato preventivo.
Ma Casero, ricordando che le norme della legge fallimentare prevedono l’applicazione della transazione fiscale all’accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis) ed al concordato preventivo ma non al piano asseverato, nega una possibile estensione in quanto si produrrebbe una riduzione della tutela del credito erariale.
Infatti l’uso della transazione fiscale, che opera attraverso una riduzione dei debiti fiscali ed il loro pagamento con dilazioni aventi natura eccezionale, è permesso solo dietro controllo di legittimità dell’autorità giudiziaria, che non interviene nel caso di ricorso al piano asseverato.
Il Mef, durante il question time in commissione Finanza della Camera, ha dato risposta al quesito presentato in ordine alla sottoscrizione del consenso e delle deleghe per l’elaborazione delle dichiarazioni, quando vi sono soggetti impossibilitati a porre la firma per impedimento temporaneo o permanente.
Infatti, ai sensi del comma 3, art. 4, Dpr 445/2000, non si applicano alle dichiarazioni fiscali le norme che dispongono come la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale e la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Ma il Mef ritiene non operante la deroga e ammette la delega riguardante dichiarazioni fiscali e previdenziali, sottoscritta per conto di chi è impossibilitato a firmare per impedimento temporaneo o permanente (articolo 4 del Dpr 445/2000).
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