Il professionista, qualora disponga delle prerogative di cui all'art. 28 della legge fallimentare rubricato “Requisiti per la nomina a curatore”, può ben essere nominato dal Tribunale per la gestione della crisi da sovraindebitamento anche nei casi in cui siano stati istituiti nello stesso territorio organismi di composizione degli Ordini professionali.
Glielo consente l'art. 15 (Organismi di composizione della crisi), comma 9 della legge n. 3/2012, che recita: “9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa’ tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”.
Quanto sopra nel Pronto Ordini 161/2016 (12 luglio) emesso dal CNDCEC.
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