Con il documento del 29 novembre 2016 il Cndcec analizza i punti critici della normativa sulle crisi da sovraindebitamento, analizzando i primi anni di applicazione della L. n. 3/2012 e del Dm n. 202/2014.
In particolare l’attenzione dei professionisti si è soffermata sui seguenti punti:
- nomina del professionista facente funzioni di OCC e modalità di presentazione dell’istanza;
- modalità di presentazione della proposta;
- deposito della proposta con l’ausilio degli OCC;
- inammissibilità della proposta.
Con riferimento alla nomina, emerge che il sovraindebitato può chiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28, l.f. o di un notaio; in alternativa, può direttamente rivolgersi all’organismo di composizione della crisi competente per territorio, che dovrà fornire indicazioni al debitore che intenda avvalersi di una delle procedure di composizione della crisi ovvero della liquidazione del patrimonio.
Per quanto riguarda i casi di inammissibilità della proposta, il documento Cndcec specifica che la stessa viene dichiarata non ricevibile:
- se il debitore è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012;
- se il debitore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012;
- se il debitore è stato destinatario dell’annullamento dell’accordo o della sua risoluzione nei casi di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano;
- se il debitore ha fornito documentazione che non è atta a ricostruire del tutto la sua situazione economica e patrimoniale.
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