In materia di cripto-attività, Banca d’Italia e Consob avranno competenza in materia di vigilanza oltre ad esercitare i poteri autorizzatori. Fa il suo ingresso il reato di abusivismo con multe fino a 5 milioni di euro per chi viola le regole stabilite.
E’ una parte di quanto contenuto nel decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2024 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Il provvedimento formula un quadro giuridico per la regolamentazione delle cripto-attività al fine di creare una protezione per gli investitori del settore e definisce sanzioni applicabili in caso di violazioni alle norme.
Vediamone gli aspetti più salienti
Il decreto adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 giugno 2024 stabilisce nuove regole per la regolamentazione delle cripto-attività, integrandosi con il Regolamento Markets in Crypto-assets Regulation (MICA) dell'UE.
A Banca d’Italia e Consob vengono affidate funzioni di vigilanza.
In particolare la Consob è responsabile della supervisione del mercato delle cripto-attività per:
La Consob ha il potere di effettuare indagini, audizioni personali, ispezioni e di raccogliere dati dai soggetti sotto vigilanza. Ha anche l'autorità di imporre sanzioni e misure correttive per le violazioni, oltre a fungere da collegamento per la cooperazione internazionale con AESFEM e altre autorità degli stati membri dell'UE.
Garantisce la protezione degli investitori, monitorando la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di gestione dei reclami.
Per quanto riguarda la Banca d'Italia, l’attività di vigilanza si focalizza su:
La Banca d'Italia è anche incaricata della gestione delle crisi, incluse le procedure di risoluzione e la liquidazione forzata in caso di significative perdite patrimoniali o insolvenza. Supervisiona inoltre l'efficienza e la sicurezza del sistema dei pagamenti.
La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob:
Il decreto legislativo esaminato dal Governo interviene anche per evitare situazioni di confusione tra il patrimonio dell’operatore in cripto e quello di pertinenza dei clienti/detentori di cripto-attività.
Si prevede che i token/cripto-attività costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’emittente il token stesso e che sul patrimonio citato non siano ammesse azioni dei creditori dell’emittente di token collegati ad attività o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario.
Anche l’operatore in cripto-attività in crisi potrà essere soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrava al fine di salvaguardare al meglio gli interessi degli investitori.
La Banca d’Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell’ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo degli emittenti specializzati di token collegati ad attività quando:
a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall’assemblea straordinaria.
Notevoli sono le disposizioni in materia di violazioni e relative sanzioni, penali e amministrative.
Primo fra tutti, viene introdotto il reato di abusivismo che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque:
Chi contravviene alle norme del Regolamento UE 2023/1114 è soggetto a specifiche sanzioni amministrative.
Per violazioni di trasparenza e gestione delle attività (anche su comunicazioni di marketing e informazione continua ai possessori di token):
Per abuso e manipolazione di informazioni privilegiate, si va da 5.000 a 5 milioni di euro.
Se l'Ente commette violazioni nell’interesse o a vantaggio dello stesso (abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), la sanzione si aggira da 30.000 a 15 milioni di euro o fino al 15% del fatturato totale annuo.
L'Ente non è responsabile se prova che le azioni sono state intraprese senza interesse o vantaggio.
Per omessa collaborazione nelle indagini:
NOTA BENE: Le sanzioni amministrative sono applicate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze.
Le disposizioni del decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tuttavia vengono previsti termini diversi per consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova normativa.
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