Il credito del professionista incaricato dal debitore per ottenere ausilio tecnico ai fini dell'accesso alla procedura di concordato preventivo è prededucibile?
Al quesito hanno dato risposta le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021.
Il credito del consulente - ha spiegato la Cassazione - è da considerare prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 della Legge Fallimentare, sia stata funzionale alle finalità della prima procedura.
A tal fine, occorre che la prestazione professionale abbia contribuito con "inerenza necessaria" - secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito - alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura di concordato preventivo, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa.
In ogni caso - hanno poi precisato gli Ermellini - "restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l’eventuale causa di prelazione e, per l’altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria".
Le SSUU hanno così risolto il contrasto interpretativo esistente in materia, attesa l'assenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale e ravvisata l’esigenza di ricostruire un quadro interpretativo chiaro per quel che riguarda la tematica della prededuzione dei crediti dei professionisti incaricati nell'ambito delle procedure di concordato preventivo.
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