Credito per imposte estere in sede di accertamento per adesione

Pubblicato il 22 marzo 2019

In tema di accertamento, l’agenzia delle Entrate affronta due problematiche: la detrazione del credito d’imposta estero e lo scomputo di perdite pregresse.

E’ la circolare agenziale n. 4 del 21 marzo 2019 che fornisce chiarimenti in merito a problematiche sorte con riferimento alle due fattispecie.

Scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato

Nella prima ipotesi affrontata dalla circolare, viene trattata la possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, anziché nel limite dell’80% previsto.

Ciò avviene quando, in sede di dichiarazione, il contribuente non ha compensato tutte le perdite pregresse disponibili e utilizzabili nel limite dell’80 per cento del reddito imponibile - articolo 84, comma 1, TUIR - ma solo una parte di esse, per poter fruire di crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze, in detrazione dall’imposta dovuta.

Ciò è applicabile anche in caso di perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (CNM), a seguito della determinazione del reddito complessivo globale negli esercizi di validità dell’opzione.

Le Entrate fanno presente che, nell’ipotesi ordinaria in cui il contribuente utilizzi, nella dichiarazione, le perdite pregresse disponibili in misura non superiore all’80 per cento del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare, le perdite pregresse chieste in diminuzione con il modello IPEC o con il modello IPEA, sono scomputabili nel limite dell’80 per cento di tale maggior imponibile accertato.

Ma, nella particolare ipotesi in cui le perdite pregresse, pur disponibili, siano state solo parzialmente utilizzate in sede dichiarativa, si ritiene possibile valorizzare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata se il contribuente avesse dichiarato sin dall’origine il maggior imponibile accertato dall’Ufficio.

Quindi, in questo caso, il contribuente avrebbe utilizzato, in compensazione, perdite pregresse in misura maggiore, sempre considerato il tetto massimo di utilizzo dell’80% dell’imponibile dichiarato e fermo restando, altresì, il residuo imponibile, la cui corrispondente imposta è stata compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute o eccedenze.

Detrazione del credito per le imposte pagate all’estero dalla maggiore imposta definita

La seconda fattispecie riguarda la possibilità di rideterminare il credito per le imposte pagate all’estero da utilizzare in detrazione dalla maggiore imposta accertata. E’ il caso previsto dal comma 6, dell’articolo 165, Tuir, secondo cui l’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti fuori dai confini, eccedente la quota di imposta italiana per gli stessi corrispettivi, non è stata utilizzata in relazione al medesimo reddito estero negli esercizi precedenti fino all’ottavo ed è stata riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo.

Qui si tratta del caso di accertamento di un maggior reddito prodotto all’estero, mentre nulla è previsto per il caso inverso di accertamento di un maggior reddito italiano.

Le Entrate si rifanno a quanto contenuto nella circolare n. 9 del 2015, dove è stato affermato, in merito all’accertamento di un maggior reddito estero, che “potrà essere calcolata la maggiore detrazione spettante a titolo di credito per le imposte pagate all’estero, dietro presentazione di adeguata documentazione”. Il ricalcolo, quindi, richiede un’attività da parte del contribuente volta a provare il diritto alla detrazione.

In conclusione, la detrazione del credito per le imposte pagate all’estero, riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo, se ancora disponibile, può essere portata in detrazione dalla maggiore imposta definita, su richiesta del contribuente in sede di contraddittorio nell’ambito del procedimento di adesione.

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