Credito Iva, prescritto in dieci anni se esposto in dichiarazione

Pubblicato il 10 luglio 2019

Quando il credito di imposta è desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non è contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento.

Di conseguenza, il credito è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c., non trovando applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del Dlgs n. 546/1992.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18110 del 5 luglio 2019.

I Giudici accolgono il ricorso di un contribuente che lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del Dlgs n. 546 del 1992 e dell’art. 2946 codice civile.

Il contribuente - a differenza della Ctr – riteneva che l’istanza di rimborso potesse essere considerata legittima con la semplice presentazione della dichiarazione annuale o con il modello unico, grazie alla messa in evidenza di un credito di imposta. Per la Commissione tributaria, invece, era necessario che il credito d’imposta fosse oggetto di una inequivoca domanda di rimborso.

I giudici di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ribadiscono quanto già affermato in precedenti pronunce tributarie.

Essendo il credito Iva una pura somma algebrica di crediti, debiti e versamenti, l’importo si può considerare già desumibile dai numeri trasmessi al Fisco.

Di conseguenza, in assenza di contestazione da parte dell’ufficio, si può dare il via libera al rimborso Iva anche in assenza di una specifica istanza o dell'indicazione del credito nel pertinente campo del modulo VR e il credito resta soggetto alla prescrizione decennale.

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