Il provvedimento di fermo amministrativo, previsto dall'art. 69 del Regio Decreto n. 2440/1923, costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto di credito del contribuente. Tale fermo ha l'effetto di interrompere la prescrizione del credito, la quale riprende a decorrere solo quando cessa la causa che impedisce l'esercizio del diritto, ossia al termine dell'efficacia del fermo.
Con sentenza n. 7251 del 18 marzo 2025, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione si è occupata di una controversia relativa al diritto al rimborso dell'IVA.
Nel caso esaminato, una società contribuente aveva richiesto il rimborso del credito IVA esposto nelle dichiarazioni annuali e aveva presentato l'istanza tramite il modello VR nel febbraio 1999.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso il rimborso attraverso provvedimenti di fermo amministrativo notificati nel 2001 e 2002, in relazione a controversie su altri crediti tributari.
L'Agenzia, in particolare, aveva disposto il fermo come misura cautelare, sospendendo temporaneamente il pagamento del credito richiesto dalla contribuente, sulla base di un’eventuale compensazione dei crediti da parte dell'Amministrazione.
Successivamente, però, l'Ufficio finanziario aveva respinto la richiesta di rimborso della contribuente, ritenendo prescritto il diritto di credito di quest'ultima.
La contribuente si era quindi opposta al predetto diniego, sostenendo che i provvedimenti di fermo amministrativo notificati dall’Amministrazio dovessero avere un effetto interruttivo sul decorso del termine di prescrizione del credito.
Dopo che la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto le doglianze della contribuente, questa si era rivolta alla Cassazione.
Tra i motivi di impugnazione, la ricorrente aveva sostenuto che la CGT non avesse riconosciuto la tempestività dell'istanza di rimborso presentata per il credito IVA non ancora rimborsato, considerando l'effetto impeditivo dei provvedimenti di fermo amministrativo notificati dall'ufficio, che incidevano sul normale decorso del termine prescrizionale.
In altri termini, la contestazione riguardava il termine di prescrizione del credito IVA, considerando l'effetto interruttivo che i provvedimenti di fermo avevano sul suo decorso.
La Corte di Cassazione ha giudicato fondato il ricorso del contribuente.
Nella propria disamina, la Suprema corte ha evidenziato che l'art. 69, comma 6, del R.D. n. 2440/1923 consente a un'Amministrazione dello Stato di sospendere temporaneamente il pagamento in favore del proprio creditore, in attesa di provvedimento definitivo, quando essa debitrice o altra Amministrazione a loro volta abbiano a qualsiasi titolo una contrapposta ragione di credito.
Tale sospensione, comunemente denominata fermo amministrativo, riguarda somme dovute e, dunque, si traduce nell'eccezionale possibilità della parte pubblica obbligata di differire il soddisfacimento del credito liquido ed esigibile, in via provvisoria, fino a che la coesistenza di reciproche poste - di dare e di avere - non approdi all'estinzione, in tutto o in parte, del debito per effetto di compensazione.
A seguire, la Corte ha esaminato la questione con riferimento all'effetto che i provvedimenti di fermo amministrativo hanno sulla prescrizione.
Il fermo amministrativo in parola - ha sottolineato la Corte - non rappresenta un semplice impedimento di fatto all'esercizio del diritto di credito, ma costituisce un impedimento giuridico.
Questo impedimento giuridico, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ha un effetto interruttivo sulla prescrizione, sospendendo il decorso del termine fino a quando non cessa la causa impediente. In altre parole, la prescrizione non riprende a decorrere automaticamente, ma solo quando il provvedimento di fermo amministrativo cessa di avere effetto, ovvero quando il contenzioso viene definitivamente risolto.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla cassazione:
Un altro aspetto approfondito nella sentenza riguarda la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti di fermo amministrativo.
La Cassazione, in proposito, ha chiarito che il fermo amministrativo, pur essendo una misura cautelare temporanea, è pienamente legittimo e può essere applicato in materia tributaria.
Esso ha lo scopo di garantire che l’Amministrazione possa tutelare i propri interessi erariali, impedendo che il contribuente proceda al rimborso di somme che potrebbero successivamente essere oggetto di compensazione o recupero.
L’efficacia del fermo, dunque, non riguarda solo il diritto al rimborso in sé, ma la possibilità giuridica di esigerlo in maniera immediata. In questo modo, il fermo amministrativo sospende l'esercizio di tale diritto fino alla cessazione della causa che lo impedisce.
Conclusioni della Corte
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente, annullando la decisione dei giudici di secondo grado.
Nel caso in cui, in definitiva, l’Amministrazione adotti un provvedimento di fermo amministrativo, la prescrizione del credito richiesto dal contribuente viene interrotta fino alla risoluzione definitiva della causa impediente, ovvero al momento in cui il fermo cessa di produrre effetti giuridici.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".