Credito Irap, privilegio anche per il passato

Pubblicato il 05 febbraio 2008

Il Tribunale di Milano – Sezione fallimentare, sentenza 10/1 del 4 febbraio 2008 – dichiara che il credito Irap sia da considerare privilegiato. Anche per il passato (prima, cioè, della Manovra d’autunno) e del dl 159/2007. Sulla natura del credito, i giudici milanesi riconoscono non esistere un orientamento condiviso in giurisprudenza. Non almeno fino al decreto 159 citato, quando è stata attribuita all’Irap la stessa prelazione operante sui crediti dello Stato per imposte sul reddito. Punto chiave della decisione è proprio il trattamento da applicare al passato: se per i crediti successivi all’entrata in vigore del decreto non si pone questione alcuna, nella fattispecie sotto esame del Tribunale la posizione concerneva il 1998. Per motivare l’estensione del privilegio ad ogni credito Irap, compresi quelli anteriori al 2007, le toghe milanesi ricordano che l’articolo 2752 del Codice civile estende il privilegio generale sui beni mobili ai crediti per imposte dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale, che rappresentava la disciplina organica di tutta la materia in quanto “testo normativo nell’ambito del quale si esauriva la disciplina della finanza locale”, che oggi spinge la Sezione fallimentare a ritenere che l’espressione vada intesa in senso ampio, come più generale richiamo ad una categoria omogenea di norme che si riferiscono organicamente all’intero settore della finanza locale.

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