L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 310/2023, torna sull’agevolazione cosiddetta credito d’imposta ZES, soffermandosi, in particolare, sul requisito della “novità” per i beni immobili.
Il caso di specie analizzato dal Fisco è quello relativo ad una società che ha riferito di aver acquistato nel 2021, dalla curatela fallimentare di un'altra, tutto il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società e, successivamente, di aver effettuato l’acquisizione di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone preesistente.
L’Istante si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se può fruire del credito d'imposta ZES - disciplinato dall’articolo 4 del Decreto legge n. 91 del 2017 - relativamente al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della ''novità'', come previsto dalla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Il Decreto legge n. 91 del 2017, all’articolo 4, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, ha previsto la possibilità di istituire le Zone Economiche Speciali (ZES), all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali (credito d’imposta) e semplificazioni amministrative (articolo 5 dello stesso provvedimento).
NOTA BENE: Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale.
La disposizione agevolativa è stata modificata nel tempo tanto da prevedere che:
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dal citato Dl n. 36/2022:
Nella risposta ad interpello n. 310 del 3 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate osserva come l’istante abbia acquistato il compendio industriale, in parte rientrante in area ZES, nel 2021, ed eseguito successivamente specifici interventi edilizi.
NOTA BENE: Dall’istanza non si evince, però, fino a quando i descritti lavori si sono protratti e se gli stessi fossero ancora in corso al momento dell'entrata in vigore del DL n. 36/2022 (ossia, al 1° maggio 2022).
Pertanto, riguardo al requisito della “novità”, l’Agenzia puntualizza che il comma 98 dell’articolo 1 della L. 208/2015 prevede espressamente che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali “nuovi”, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone ZES, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
Per l’Agenzia, restano validi i chiarimenti forniti con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, secondo la quale il riferimento del comma 98 ai beni strumentali comporta che i beni oggetto di investimento debbano caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta. I beni, di conseguenza, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.
Il citato comma 98, inoltre, prevede espressamente che il credito di imposta riguardi gli investimenti in beni strumentali nuovi. Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Alla luce di quanto sopra detto, l’Agenzia delle Entrate conclude asserendo che il requisito della novità in parola - in quanto compatibile con le previsioni del credito d'imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti - debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d'imposta ZES.
Di conseguenza, con riferimento al caso esaminato, il costo sostenuto per l’acquisto del compendio immobiliare non si ritiene agevolabile in quanto riferito ad un compendio carente del requisito della novità nei termini sopra indicati.
Ne deriva che in caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
Al contrario, invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell'immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
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