La Legge di bilancio 2019 (commi 70 e seguenti, Legge n. 145/2018) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo di cui all’art. 3 del Dl n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Nello specifico, le novità hanno riguardato la certificazione della documentazione contabile necessaria per ottenere il credito d’imposta R&S ed, in particolare, il fatto di non richiedere al soggetto certificatore di operare valutazioni di carattere tecnico sull’ammissibilità delle attività svolte dall’impresa; mentre altre hanno riguardato anche gli adempimenti contabili e certificativi da parte delle imprese, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, già applicabili per le compensazioni di prossima effettuazione e per le dichiarazioni da presentare nel 2019.
Alla luce delle suddette modifiche sono pervenute al Ministero dello Sviluppo economico una serie di richieste di precisazioni, a cui lo stesso Dicastero ha dato risposta con la circolare 15 febbraio 2019, n. 38584.
La Legge di bilancio 2019 ha previsto che la certificazione delle spese ammissibili deve essere rilasciata dallo stesso soggetto incaricato del controllo legale dei conti, senza più esclusioni per le società di specie; per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti, invece, tale certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al Dlgs n. 39/2010.
Precisa, ora, il MiSE che - con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile – grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:
sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti e in precedenza esonerate;
l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
Per eliminare eventuali dubbi in proposito, la circolare ministeriale conclude asserendo che: “in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa. Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, comunque, si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9)”.
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