E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2016, il Decreto del CICR - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, datato 29 settembre 2016 e recante attuazione del Capo I-bis del Titolo VI del Testo unico bancario (TUB) sul credito immobiliare ai consumatori.
L’intento del provvedimento, predisposto “in armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario”, è quello di realizzare un mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliare, con garanzia di un elevato livello di protezione per i consumatori.
Viene, in particolare, previsto che, per quel che concerne gli annuncia pubblicitari relativi ai contratti di mutuo immobiliare, questi debbano essere divulgati con modalità conformi a quanto disposto dalla direttiva 2014/17/UE e contengano un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico, secondo quanto appunto previsto dall’articolo 11 della citata direttiva.
Gli annunci pubblicitari senza l’indicazione del tasso di interesse o di altre cifre sul costo del credito devono specificare la propria natura di messaggio pubblicitario, indicando che è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l'informativa precontrattuale.
In tema di informativa precontrattuale, invece, il Decreto del CICR sancisce che, prima di concludere il contratto, il consumatore ha diritto di ricevere le informazioni generali e personalizzate di cui agli articoli 13 e 14 e dall'Allegato II della direttiva di riferimento.
A tal fine la banca deve dotarsi di procedure organizzative e di controllo interno aventi ad oggetto le modalità e la portata dell'assistenza da fornire al consumatore.
Il finanziatore è quindi tenuto ad assicurare che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria.
Detti chiarimenti, che possono essere resi oralmente o anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale, devono essere forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti, dei diritti dei consumatori e della presente disciplina.
Il consumatore - si prevede infine - ha diritto a convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si sia verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20 per cento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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