Transizione 5.0, errata corrige alle linee guida: ammessi i trattori

Pubblicato il 22 agosto 2024

E’ del 16 agosto 2024 la circolare pubblicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenente le linee guida per il credito d’imposta Transizione 5.0, dopo che il decreto interministeriale, adottato il 24 luglio 2024, ha illustrato le modalità attuative del beneficio.

ATTENZIONE: Dal 7 agosto 2024 è aperta la Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (decreto direttoriale del 6 agosto 2024).

Il decreto 24 luglio 2024 ha indicato: l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione, la misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero del credito.

Ora, la circolare protocollo 25877 del 16 agosto 2024 (di ben 192 pagine), pubblicata dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa, e si suddivide in 9 capitoli in cui interviene su:

Una successiva circolare chiarirà i profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

Errata corrige: apertura a veicoli agricoli e forestali

Con circolare operativa prot. 25914 del 19 agosto 2024, il Mimit interviene per specificare le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, contenute al capitolo 4, pagina 5 del documento del 16 agosto 2024, prot. 25877.

Nello specifico, il paragrafo oggetto di modifica stabilisce che non rientrano nel beneficio del Piano Transizione 5.0. i progetti di innovazione con investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione:

1) di attività e attivi per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

2) delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.

E’ il punto 2) ad essere sostituito ammettendo al credito d’imposta Transizione 5.0.:

Rimane fermo che il beneficio spetta se si passa da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti-

Ambito oggettivo

Con riferimento ai piani di innovazione, va ricordato che sono agevolabili quelle avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto:

  1. beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  3. attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

E’ necessario che dagli investimenti consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Data di avvio e completamento: precisazioni

Il decreto "Transizione 5.0" stabilisce quali sono le date di avvio e completamento del piano:

In dettaglio:

Spese per formazione

Per quanto riguarda se spese legate alla formazione del personale, va detto che sono incentivate se rispettano i seguenti criteri:

Le spese ammissibili per la formazione includono:

Tali spese devono essere sostenute da enti esterni all’azienda e riguardare corsi di almeno 12 ore, anche online, che prevedano un esame finale con attestazione di competenza. I moduli formativi devono includere:

1. Un modulo di almeno 4 ore su competenze per la transizione energetica;

2. Un modulo di almeno 4 ore su competenze per la transizione digitale.

Possono erogare la formazione:

- Enti accreditati regionali o provinciali;

- Università e enti di ricerca pubblici o privati;

- Soggetti accreditati ai fondi interprofessionali o con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

- Centri di alta specializzazione, European Digital Innovation Hubs, Seal of Excellence, e ITS Academy.

Risparmio energetico

Interessante è la parte di circolare MIMIT del 16 agosto 2024 dedicata alla valutazione dei risparmi energetici di un'impresa dopo gli investimenti.

Questi risparmi sono espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e calcolati confrontando il consumo energetico previsto dopo gli investimenti (post-investimento) con quello registrato prima degli investimenti (pre-investimento).

I metodi per stabilire i consumi pre-investimento sono:

- per le aziende in attività da più di un anno con dati di consumo energetico disponibili, il calcolo si basa direttamente su questi dati;

- per le aziende in attività da più di un anno senza dati di consumo specifici, il calcolo si fa tramite stime basate su analisi tecniche o dati storici comparabili;

- per le aziende in attività da almeno 6 mesi ma meno di un anno con dati disponibili, i consumi si ricalcolano per l'intero anno:

- per le nuove imprese o quelle che hanno cambiato significativamente attività da meno di sei mesi, i consumi pre-investimento si determinano identificando tre alternative di mercato per ogni bene investito negli ultimi cinque anni e calcolando la media dei loro consumi energetici.

Per valutare le prestazioni energetiche dopo la realizzazione di un progetto di innovazione (situazione ex post), si stima il consumo energetico atteso dall'uso di nuovi beni materiali e immateriali, come specificato negli allegati A e B della legge del 11 dicembre 2016, n. 232.

Nello specifico:

Nella circolare vengono riportati una serie di esempi di indicatori di prestazione energetica associati ad alcuni settore di intervento.

Gestione della comunicazione preventiva

A ciascuna comunicazione preventiva correttamente compilata e inviata tramite la Piattaforma informatica, viene assegnato un codice identificativo alfanumerico univoco, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, al quale il GSE farà riferimento per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla determinazione dell’agevolazione.

Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio.

A conclusione del caricamento della comunicazione preventiva, la Piattaforma informatica rilascia una “Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione”, indicando un termine di cinque giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa, mediante la “Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione” o della “Notifica di integrazione”.

Attività di vigilanza e controlli

Per ottenere il contributo finanziario, è necessario presentare certificazioni specifiche rilasciate da un valutatore indipendente, come definito nel decreto "Transizione 5.0". Queste certificazioni devono confermare:

a) prima dell'investimento (ex ante), la previsione di riduzione dei consumi energetici grazie agli investimenti specificati;

b) dopo l'investimento (ex post), la corretta realizzazione degli investimenti secondo le previsioni della certificazione iniziale.

Le entità autorizzate a emettere tali certificazioni includono:

a) Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati secondo la norma UNI CEI 11339;

b) Energy Service Company (ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352;

c) Ingegneri e periti industriali con specializzazione in meccanica ed efficienza energetica o impiantistica elettrica ed automazione, con esperienza verificabile nell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Il beneficiario del credito d'imposta deve conservare tutta la documentazione relativa per verifiche future sulla riduzione dei consumi energetici, come attestato dalla certificazione iniziale. Il Ministero, con il supporto del GSE, sorveglia la conformità delle certificazioni rilasciate e verifica la loro accuratezza rispetto alle normative del Decreto-legge "Transizione 5.0" e i suoi provvedimenti attuativi.

I controlli sono condotti dal GSE seguendo piani specifici delineati negli accordi con il Mimit e l'Agenzia delle Entrate. Questi includono revisioni documentali e ispezioni dirette sui progetti di innovazione, dall'inizio fino alla fine del ciclo di vita del progetto, verificando la conformità alle condizioni per l'accesso ai benefici fiscali come descritto nel Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 "Transizione 5.0". Si assicura inoltre che i progetti rimangano operativi per cinque anni dopo l'ultima erogazione dell'agevolazione.

Per facilitare questi controlli, i beneficiari dei crediti d'imposta devono conservare tutta la documentazione necessaria a comprovare che gli interventi rispettano quanto previsto dal decreto e le dichiarazioni fatte nelle comunicazioni al GSE per accedere ai benefici del progetto di investimento, con la minaccia di revoca del beneficio in caso di mancata conformità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy