Un contribuente che ha acquistato un immobile fruendo dell'agevolazione "prima casa" e che si è visto riconoscere un credito d’imposta all'atto di acquisto, che, però, non ha potuto fruire integralmente in sede di rogito, chiede all’Amministrazione finanziaria se può utilizzare il credito d'imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l'acquisto agevolato della pertinenza, oggetto di una compravendita successiva.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di utilizzo del credito d'imposta "prima casa", ai sensi dell'art. 7, legge n. 448/1998, nella risposta ad interpello n. 44 del 18 gennaio 2021.
La norma in oggetto riconosce, a favore del contribuente che vende l’immobile in relazione al quale ha goduto dell’agevolazione prima casa, il sorgere di un credito d’imposta nel caso in cui lo stesso acquisti “a qualsiasi titolo”, entro un anno, un nuovo immobile in presenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione "prima casa".
L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.
Inoltre, tale credito d’imposta può essere utilizzato, alternativamente:
in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’acquisto che lo determina;
“per l’intero importo” in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del DLgs. 241/97, tramite il modello F24.
Il credito d'imposta, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi.
La fattispecie analizzata, ora, dall'Agenzia risulta analoga a quella presa in considerazione nella circolare n. 17/E/2015, con la quale si è chiarito che nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute; mentre tale importo residuo non potrà, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito.
Pertanto, secondo la risposta n. 44/2021, se il credito d’imposta maturato è stato solo parzialmente utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto per cui è maturato (abitazione principale), non è possibile utilizzare il credito d’imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per il successivo atto di acquisto di un box auto, pertinenza della prima casa, in quanto la norma richiede che, in tal caso, il credito sia utilizzato “per l’intero importo”.
Il contribuente, invece, potrà utilizzare il credito d’imposta residuo sia in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, sia in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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