Sorge il diritto al credito d'imposta per riacquisito della prima casa (L. n. 448/1998) anche se viene venduto il 50% dell’immobile acquisito in conseguenza dell’accordo di separazione tra coniugi: infatti, tale operazione non configura un acquisto di un nuovo immobile.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate afferma nella risposta n. 531 resa il 28 ottobre 2022 a fronte della richiesta posta da un contribuente che rappresenta quanto segue: ha acquistato con l’ex moglie un immobile beneficiando dell’agevolazione prima casa; in seguito avviene la separazione tra i coniugi e si accordano perché l’istante acquisti la quota di metà del bene (l’atto avviene in esenzione dall’imposta di registro poiché si tratta un accordo relativo allo scioglimento del matrimonio).
Ora ha accettato una proposta di vendita dell'ex casa coniugale e, successivamente, ha acquistato un'altra abitazione, fruendo nuovamente delle agevolazioni previste per la prima casa. Chiede se può beneficiare anche del credito d’imposta sul riacquisto della prima casa.
Sul punto l’Agenzia ricorda che il credito d'imposta in parola spetta al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata di un immobile, abbia alienato da non oltre un anno la casa di abitazione acquistata con l'aliquota agevolata.
Detto bonus può essere sia portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato e sia dell'Irpef dovuta nella prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto o in quella da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.
In base a quanto dichiarato dal contribuente, la risposta n. 531/2022 consente di potersi avvalere del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa anche in occasione del secondo acquisto: infatti l’atto relativo all’acquisizione del 50% dell’ex casa coniugare non può considerarsi un acquisto di immobile, essendo avvenuto in sede di separazione.
NOTA BENE: E’, però, necessario che si proceda all’alienazione di tale bene entro un anno dalla stipula dell'acquisto del secondo immobile.
L’importo del credito spetta “fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.
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