Credito d’imposta per la video sorveglianza

Pubblicato il 18 maggio 2017

Il credito d’imposta (art. 1, comma 928 della Legge di Stabilità 2016) riconosciuto a favore delle persone fisiche che nel 2016 hanno sostenuto spese per la videosorveglianza, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Nel modello 730/2017 il credito va inserito nel quadro G, al rigo G12 (Video sorveglianza). Nel modello Redditi 2017 PF, invece, l’importo andrà indicato nel rigo CR 17 del quadro CR.

Normativa

Provvedimenti Agenzia Entrate 14 febbraio 2017 e 30 marzo 2017

Circolare Agenzia Entrate n. 7 del 4 aprile 2017

Istruzioni Modello 730/2017

Istruzioni Modello REDDITI 2017 PF

Soggetti Interessati

Persone fisiche

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2016:

  • per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale/allarme;
  • connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza;
  • dirette alla prevenzione di attività criminali.

Osserva

Le spese devono essere sostenute su immobili non utilizzati nell’esercizio d’impresa o lavoro autonomo.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato, nella Circolare n. 7 del 4 aprile 2017, che il credito spetta nella misura del 50% relativamente alle spese sostenute su immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o lavoro autonomo.

L’istanza per il credito

Per vedersi riconosciuto il credito, i soggetti dovevano presentare all’Agenzia delle Entrate, dal 20.2 al 20.3.2017, una istanza con i seguenti dati:

  • codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene/servizio acquisito;
  • numero, data e importo (al lordo di Iva) delle fatture relative ai beni/servizi acquisiti;
  • specificazione se la fattura fosse riferita ad un immobile utilizzato promiscuamente.

Il credito spettante

La misura spettante del credito è pari al 100% dell’importo chiesto e risultante dalle istanze presentate (Provvedimento del 30 marzo 2017).

Bisogna tenere conto, comunque, delle risorse stanziate (pari a 15 milioni di euro) e del credito complessivamente richiesto.

Utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal 30 marzo 2017, con il modello F24, che va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nel modello F24 va indicato:

  • il codice tributo “6874”;
  • come anno di riferimento, l’anno di sostenimento della spesa (dunque il 2016).

In alternativa all’utilizzo del modello F24, il credito può essere scomputato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute. Tale modalità è prevista solo per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo.

L’eventuale credito non utilizzato può essere fruito in periodi d’imposta successivi, senza alcun limite di tempo.

Il credito può essere utilizzato dai contribuenti minimi/forfetari per abbattere l’imposta sostitutiva dovuta.

Cumulabilità dell’agevolazione

Il credito d’imposta per la video sorveglianza non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Pertanto, non è possibile beneficiare anche della detrazione del 50% spettante per lavori su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f), TUIR).

Tuttavia, posto che tale detrazione:

  • è applicabile esclusivamente alle spese sostenute per realizzare gli interventi sugli immobili;
  • non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 13 del  6 febbraio 2001

è possibile fruire contestualmente:

  • del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto;
  • della detrazione del 50% delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

E’ necessario che tali spese siano fatturate autonomamente.

I documenti

Relativamente alla documentazione, si deve conservare o, su richiesta, esibire:

  • l’ istanza inviata all’Agenzia delle Entrate con la relativa ricevuta;
  • le fatture di acquisto;
  • l’autocertificazione attestante che l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e che per le stesse spese non si fruisce di altre agevolazioni fiscali.

Nel modello 730/2017

Nel modello 730/2017, la sezione interessata è la Sezione X (Credito d’imposta per videosorveglianza) del Quadro G (Crediti d’imposta)  

In questa sezione è indicato il credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile mediante F24 o, in alternativa, può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

Rigo G12

 

Nella Colonna 1 (Credito spettante) andrà riportato l’importo del credito d’imposta relativo al 2016.

Nella Colonna 2 andrà indicato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel modello Redditi PF

Nel modello Redditi PF, il credito d’imposta andrà indicato nel Rigo CR17 della Sezione IX  del Quadro CR.

Anche nel modello Redditi:

  • nella colonna 1 andrà riportato il credito spettante relativo al 2016;
  • nella colonna 2 andrà riportato il credito utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del modello.

Utilizzo del credito nel modello Redditi PF

Oltre all’utilizzo in compensazione con il modello F24, il credito d’imposta può essere direttamente scomputato in diminuzione delle imposte dovute (IRPEF e  addizionali).

Questa possibilità è consentita solo alle persone fisiche “private”,  non titolari di reddito d’impresa o  lavoro autonomo.

Per determinare il credito utilizzabile in dichiarazione dei redditi è necessario individuare:

  • il residuo credito spettante;
  • la capienza dell’imposta (IRPEF/imposta sostitutiva).

In caso di:

  • capienza, il credito “residuo” va riportato nel  rigo RN30 (punto 7);
  • incapienza, il credito utilizzabile va riportato nel rigo RN30 e la parte eccedente va indicata nel rigo RN47 (punto 28).

Osserva

I contribuenti forfetari devono riportare l’ammontare scomputato in dichiarazione a riduzione dell’imposta sostitutiva dovuta nel rigo LM40, (punto 11), del quadro LM.

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