Esteso a giugno il credito d'imposta per i canoni di affitto di immobili ad uso non abitativo per imprese e professionisti. Si aggiunge luglio per le attività stagionali.
E' il risultato dell'articolo 77 del Decreto Agosto – DL n. 104/2020 – che ha modificato il contenuto dell'articolo 28, DL n. 34/2020 (Rilancio).
L'articolo 28 del Decreto Rilancio ha previsto un bonus sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (per le mensilità di marzo, aprile e maggio) per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi allargandolo anche agli operatori del settore turistico, alle strutture alberghiere e agrituristiche, togliendo il riferimento alla perdita di volume di affari (per le mensilità di aprile, maggio e giugno).
La misura del credito è fissata nel 60%, portato a 30% in altri casi, tra cui l'affitto di azienda. In seguito, l'agevolazione è stata estesa alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, riducendo il benefit: 20% in via ordinaria e 10% negli altri casi.
Una delle novità apportate dal Decreto Agosto slega l'utilizzo del credito d'imposta in parola al volume di ricavi e compensi del periodo precedente anche per le strutture termali.
Inoltre, viene modificato il periodo di valenza del credito:
E' utile ricordare che la fruizione del credito d’imposta è subordinata al fatto che sia stato effettivamente pagato il canone di locazione.
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