Si chiede all’Amministrazione finanziaria come poter fruire del credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche nel caso in cui non sia stato compilato il quadro RU delle dichiarazioni fiscali.
Nella risposta n. 47 del 23 ottobre 2018 si parla del credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del Dlgs n. 60/1999, riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell’imposta sugli spettacoli (la disciplina è stata fornita con decreto interministeriale 22 settembre 2000, n. 310).
Tale credito è stato poi rimodulato dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, mentre la DG Cinema ha decretato l’abrogazione del DI 310/2000 a partire dal 2 luglio 2018.
Dopo aver analizzato la normativa esistente, le Entrate sostengono che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo, relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato ed in quelli successivi (fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo), non comporta il diniego dell’agevolazione (a differenza di quanto avverrebbe se l’indicazione fosse prevista a pena di decadenza, impedendo così la presentazione di successive dichiarazioni integrative).
Però, per non rendere inutile la previsione dell’obbligo di indicazione in dichiarazione, si può sanare l’omessa compilazione del quadro RU presentando una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione.
Si specifica che in ogni dichiarazione integrativa va inserito il credito dell’anno di riferimento e quello che residua dall’anno precedente.
Si avranno, in questo modo, tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, da poter mettere in compensazione dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa.
L’Agenzia rammenta che l’omessa indicazione rappresenta comunque una violazione, anche se formale, a cui applicare la sanzione ex articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997; tuttavia, è ammesso il ravvedimento.
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