Credito del contribuente sempre contestabile dal Fisco, nessuna decadenza

Pubblicato il 25 marzo 2022

Gli effetti preclusivi della decadenza dall'accertamento riguardano le sole imposte dovute senza che che con ciò possa ritenersi minato il principio di certezza del diritto.

E' il contribuente che decide di chiedere il rimborso di un credito a distanza di anni dalla maturazione del relativo diritto a scegliere, riportandolo a nuovo, di assegnare ad esso rilevanza, appunto ex novo, in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone.

L'Amministrazione finanziaria, ciò posto, è legittimata a contestare il rimborso del credito preteso dal contribuente anche se sono scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento.

Sulla base i tali assunti la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9559 del 24 marzo 2022, ha rigettato il ricorso avanzato da una società contribuente, oppostasi al silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di un credito Ireg riferibile all'anno d'imposta 1993 e richiesto in sede di dichiarazione mediante Modello Unico del 1994.

La CTR, nel rigettare l'appello della deducente, aveva osservato come l'Ufficio, nel merito, avesse contestato la sussistenza del credito del quale era stato chiesto il rimborso e che, al riguardo, la contribuente non aveva fornito una prova adeguata.

Secondo i giudici di appello, il fatto che la società avesse formalizzato l'istanza all'interno del Modello Unico e che fosse decorso il termine previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Ufficio finanziario, rimasto inerte, non aveva determinato la definitiva cristallizzazione del credito di cui si pretendeva il rimborso.

La società contribuente aveva impugnato le predette conclusioni davanti alla Suprema corte, dove aveva censurato la violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici.

Cassazione: nessuna violazione del principio di certezza del diritto

Gli Ermellini hanno invece confermato la decisione di merito, ritenendo che la sentenza della CTR fosse coerente con il principio recentemente enunciato dalla Cassazione a Sezione unite (nn. 21765/2021 e 21766/2021), secondo cui "il credito che nasca da coacervo delle poste detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedano l'imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori, sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né è necessario che sia accertato dall'amministrazione".

Il principio di certezza del diritto, in tale contesto, risulta essere rispettato, atteso che la situazione fiscale del contribuente non è posta indefinitamente in discussione: la parte dilaziona nel tempo l’istanza di rimborso, preferendo il riporto a nuovo.

La scelta, inoltre, conforma anche l’onere, in capo al contribuente, di conservazione delle scritture contabili e dei documenti giustificativi del credito mentre il silenzio rifiuto opposto all’istanza è impugnabile e apre all’accertamento giudiziale e alla conseguente definizione del rapporto.

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