I crediti welfare per l’acquisto di pc, laptop e tablet, utilizzati per la frequenza di classi virtuali, nell’attuale contesto epidemiologico da Covid-19, non costituiscono redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis, TUIR.
La conferma arriva dalla Risoluzione n. 37/E dell’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla società istante che intende riconoscere nel piano di welfare aziendale la possibilità per i dipendenti di richiedere il rilascio di un documento di legittimazione per l’acquisto di pc, tablet o laptop presso rivenditori convenzionati e dietro correlazione di apposita documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento di lezioni attraverso la didattica a distanza.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, conformemente alla soluzione proposta dal contribuente, nell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in considerazione della necessità di utilizzo di strumenti informatici per la frequenza, parziale o totale, alle attività didattiche a distanza, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’acquisto di pc, tablet e laptop, previa idonea documentazione rilasciata dall’istituto formativo che attesti lo svolgimento delle lezioni in DaD, non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR.
Allo stesso modo, l’emissione di documenti di legittimazione (c.d. voucher) aventi la medesima finalità non genereranno reddito di lavoro dipendente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".