Nelle ipotesi di opposizione alla riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, in forza della disciplina dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999.
Ciò posto, la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario.
Laddove, quindi, l'unico soggetto convenuto in giudizio sia l'agente della riscossione - soggetto non titolare del diritto di credito ma mero soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento - va evidenziato il difetto di legittimazione passiva in capo al medesimo e il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi agito in giudizio nei confronti esclusivamente dello stesso.
Così le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 7514 del 8 marzo 2022, nel rilevale la carenza di legittimazione a contraddire dell'Ader che, nella vicenda esaminata, era stata convenuta in giudizio dal contribuente, nell'ambito di una controversia promossa in opposizione di un'iscrizione a ruolo per crediti previdenziali portati in cartelle esattoriali mai notificate.
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