Crediti non soddisfatti, il fallimento non li estingue
Pubblicato il 21 marzo 2014
Con la
chiusura del fallimento non si determina la liberazione del fallito dalle obbligazioni che non sono state fatte valere o che non sono state soddisfatte nel corso della procedura fallimentare.
Ai sensi dell'articolo 120 della Legge fallimentare, infatti, i creditori riacquistano il
libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti della Legge medesima.
Sulla base di questi assunti, la Corte di cassazione, con sentenza n.
7463 del 20 marzo 2014, ha accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate volto ad ottenere il pagamento del proprio credito nei confronti del
socio illimitatamente responsabile di una società fallita.
Nella specie, è stata ritenuta legittima la domanda di pagamento avanzata dal Fisco dopo la chiusura del fallimento e nonostante la mancata presentazione di una domanda di insinuazione al passivo.