Crediti, limite più alto per le compensazioni

Pubblicato il 04 aprile 2008

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 9 del 2008, fornisce chiarimenti in merito al limite di 250mila euro disposto con il comma 53, dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 che ha introdotto nuove regole per l’utilizzo in compensazione dei crediti da indicare nel quadro RU di Unico. Si tratta dei crediti che nascono da agevolazioni concesse alle imprese che, come spiega la risoluzione, non rilevano ai fini del limite generale delle compensazioni (516.456,90 euro) in ottemperanza del principio secondo il quale il limite generale di compensazione non riguarda i crediti nascenti dall’applicazione di norme agevolative sovvenzionali che consistono nell’erogazione di contributi pubblici in forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi. Dunque, il contribuente potrà effettuare compensazioni per un importo complessivo di 766.456,90 euro, ossia stante il limite dei 250mila euro del citato credito derivato da norme agevolative si potranno effettuare compensazioni di tipo orizzontale per altri 516.456,90 euro. Inoltre, se il contribuente non potrà in un determinato anno sfruttare completamente il limite generale (516.456,90 euro) potrà utilizzare i crediti oltre il limite dei 250mila euro fino a colmare la differenza non sfruttata del tetto generale. Per i crediti maturati in anni precedenti e non ancora usati il triennio di osservazione decorrerà dal 2008.

In un’altra risoluzione, la n. 10 del 2008, il Dipartimento delle Finanze in merito alla rateazione dei debiti fiscali – superiori a 50mila euro e derivanti da controlli automatici e formali - stabilisce che la predisposizione di perizie giurate di stima per gli immobili oggetto della garanzia ipotecaria è estesa anche agli agrotecnici che, dunque, si uniscono agli altri professionisti abilitati.

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