Le Entrate – risoluzione 26 di ieri – chiariscono che alle società che non superano il test di operatività e per le quali non sussistono cause di disapplicazione, è precluso ogni utilizzo delle eccedenze Iva diverso dal loro riporto a nuovo (legge 724/94, articolo 30, comma 4). Inoltre, trascorsi tre anni di non operatività il credito viene azzerato. L’adesione alla liquidazione Iva di gruppo non elimina i vincoli all’utilizzo dei crediti Iva, perciò la controllante non può compensare le eccedenze ricevute da società che non superano il test di operatività.
E’ anche sulle società di comodo che Telefisco 2008 chiarisce i quesiti inviati dai lettori del Sole 24 Ore durante la 17ª edizione del convegno, che riguardano la possibilità di avvalersi della riapertura dei termini disposta dalla Finanziaria 2008 e della minor imposta sostitutiva (pari al 10%) anche da parte di società poste in liquidazione anteriormente al 1° gennaio di quest’anno. Tale eventualità viene però negata, cosicché per chi ha deliberato lo scioglimento tra giugno e dicembre 2007 non opera l’agevolazione di cui alla legge 296/06, e deve applicare le ordinarie modalità di tassazione previste per la liquidazione.
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