Il 31 luglio 2017 è l’ultimo giorno utile per trasmettere il modello IVA TR relativo al trimestre aprile-giugno 2017, redatto sulla base del modello approvato con provvedimento del 4 luglio 2017.
In vista di questa scadenza, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione n. 103 del 28 luglio, per fornire alcuni importanti chiarimenti a seguito delle novità introdotte dal Decreto legge n. 50/2017.
La Manovra correttiva ha, infatti, previsto la riduzione a 5 mila euro del limite annuo oltre il quale la compensazione orizzontale dei crediti Iva, ora anche quelli infrannuali, è subordinata al visto di conformità. La risoluzione fornisce, inoltre, chiarimenti sull'apposizione del visto da parte dei soggetti abilitati, ma non esercenti in proprio l'attività libero-professionale.
Nella risoluzione n. 103/2017, in risposta ad una specifica istanza di interpello, l'Amministrazione finanziaria ricorda che la Manovra correttiva sancisce che il visto di conformità deve essere apposto “sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito” al fine di poter “utilizzare in compensazione” il credito IVA “annuale o infrannuale” per importi “superiori a 5.000 euro annui”.
Pertanto, ora si specifica quanto segue:
il visto di conformità è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione;
si deve escludere la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annuale;
se viene presentato un modello IVA TR, con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5mila euro, privo del visto, l'utilizzo in misura inferiore al limite non ne inficerà la spettanza;
il limite di 5.000 euro “annui” per l’apposizione del visto di conformità va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti;
coerentemente, l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre alla determinazione del limite anche se non utilizzato in compensazione.
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