Pubblicato dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) il decreto direttoriale che reca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design. In data 5 marzo 2024 aggiornate le FAQ sulla sezione dedicata alla piattaforma dell'Albo dei certificatori.
Il provvedimento del 21 febbraio 2024 rappresenta un altro tassello per completare l’iter per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi del DPCM del 15 settembre 2023 (emanato in attuazione dell’art. 23, comma 3 del Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73), che ha appunto istituito un Albo dei certificatori abilitati al rilascio dell’attestazione, detenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Contemporaneamente, il MIMIT ha anche attivato la piattaforma informatica per chiedere l’iscrizione all’Albo dei certificatori del credito d’imposta: l’accesso alla piattaforma online è consentito dalle ore 12.00 del 21 febbraio 2024.
Mancano, invece, ancora le Linee guida per la corretta applicazione dei crediti d’imposta, che avrebbero dovuto essere emanate dal MIMIT entro lo scorso 31 dicembre, oltre che i relativi schemi di certificazione e il decreto sullo scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate.
Per approfondire i contenuti del DPCM del 15 settembre 2023, con le disposizioni per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo e l’istituzione dell’albo dei relativi certificatori si consiglia di leggere il post: “Certificazione attività R&S, il decreto in Gazzetta”.
Nello specifico, il presente decreto direttoriale reca disposizioni in materia:
Possono iscriversi all’albo dei certificatori le persone fisiche, le imprese, le università e gli enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa.
In particolare, le persone fisiche che intendono presentare istanza di iscrizione devono dichiarare: il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, di non aver subìto condanna con sentenza definitiva e di aver svolto, nei tre anni precedenti la domanda, attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti. Inoltre, sono tenute anche a dichiarare la pendenza di procedimenti penali, oppure di atti impositivi anche non resisi definitivi dell’Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Per quanto riguarda le imprese che svolgono attività di consulenza e che vogliono presentare domanda di iscrizione all’albo dei certificatori, queste devono avere: sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale ed essere iscritte al registro delle imprese, non essere sottoposte a procedura concorsuale, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, concordato preventivo e non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001.
Infine, possono presentare domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori, purché in possesso dei requisit richiesti:
Il Ministero esegue i controlli sugli iscritti all’Albo, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
NOTA BENE: Dal 1° gennaio 2025, gli iscritti tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere nell’Albo e la sussistenza dei requisiti.
Il MIMIT sul proprio sito ha dedicato una apposita sezione all’Albo dei certificatori credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione, design.
In questa sezione vengono pubblicate anche le risposte alle domande più frequenti aventi ad oggetto i dubbi dei contribuenti.
In una FAQ, aggiornata al 5 marzo 2024, il Ministero ha specificato - tra l’altro - cosa si intenda per responsabile tecnico e per titolo di laurea idoneo.
Secondo il MIMIT, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei certificatori, per “responsabile tecnico” si intende “il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023”.
NOTA BENE: Con tale precisazione il MIMIT sembra voler sottolineare l’impossibilità di accesso all'Albo per le imprese di consulenza che si avvalgono di professionisti esterni per la valutazione dei progetti R&S.
Per quanto riguarda invece il quesito sul titolo di laurea idoneo, rispetto all’oggetto della certificazione, si specifica che si intende un titolo di laurea che consenta di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
In data 21 febbraio 2024, il MIMIT ha ufficializzato l'apertura della nuova piattaforma digitale per i professionisti che intendono iscriversi all'Albo dei certificatori del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione.
La consultazione dell'Albo è libera e non prevede autenticazione.
Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è necessario:
La domanda di iscrizione all’Albo deve essere redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e deve attestare il possesso dei requisiti richiesti da parte dei soggetti che vogliono presentare la loro candidatura.
Tra le altre cose, l’istanza deve contenere la certificazione delle attività di R&S che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
In seguito alle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal Dpcm del 15 settembre 2023, che saranno completate entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, pubblicherà sul proprio sito i nomi degli iscritti all’Albo.
Ai fini del mantenimento della iscrizione è necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione, di almeno quindici progetti collegati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design.
In caso di mancata integrazione del suddetto requisito per due anni consecutivi, il soggetto iscritto, valutate le attività svolte e la fattispecie concreta, può essere sospeso e successivamente cancellato dall’inizio dell’anno successivo.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
Per ogni certificazione, infine, dovranno essere versati 252 euro.
La certificazione ottenuta dall’impresa rappresenta una sorta di bollino blu sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, sia che siano state già effettuate e per le quali si è già fruito dell’incentivo, sia per quelle che saranno effettuate in futuro.
Tale bollino blu ha la funzione di mettere al riparo l’impresa in caso di accertamenti dell’Agenzia della Entrate: servirà per mettere pace tra l’impresa e il Fisco in sede di accertamento o in caso di contenzioso, proprio sulla corretta identificazione dell’oggetto dell’agevolazione.
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