I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale a meno che la legge non disponga diversamente, come nel caso, ad esempio, dei contributi previdenziali.
In particolare, i crediti Irpef, Iva e Irap, nonché l’imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi nessuna riduzione dell’ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo ed emissione della cartella.
Le sanzioni sono invece soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 20 del D Lgs. n. 472/1997, e non si applicano agli eredi.
Gli interessi, per finire, costituiscono un’obbligazione accessoria a quella per sorte capitale, suscettibile di autonome vicende, di tal ché il credito relativo a questi accessori resta soggetto al proprio termine di prescrizione quinquennale, come fissato dall’art. 2948 c.c. n. 4, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile.
Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, nel rammentare i termini di prescrizione relativi ai crediti erariali, alle sanzioni e agli interessi.
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