Vaccino Covid per chimici e fisici non irragionevole

Pubblicato il 06 ottobre 2023

La Consulta ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Genova relativamente alle disposizioni in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 che hanno imposto l’obbligo vaccinale - pena la sospensione dall’albo - indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari.

Questo, con particolare riferimento agli iscritti nell’albo dei Chimici e dei Fisici.

Il giudice rimettente, nel dettaglio, non metteva in discussione la sicurezza dei vaccini anti COVID-19 né la loro efficacia e utilità dal punto di vista epidemiologico bensì la dedotta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, senza alcuna considerazione delle specifiche tipologie di professione e dell’attività lavorativa in concreto svolta.

Obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate: legittimo

Con sentenza n. 185 del 5 ottobre 2023, i giudici costituzionali hanno ritenuto le questioni sollevate in parte infondate e in parte inammissibili.

Per la Consulta, in primo luogo, l’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate, non può essere ritenuta irragionevole e lesiva dei parametri costituzionali di riferimento.

Tale scelta è stata fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria in atto, nella quale tutte le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell’emergenza pandemica.

In maniera non irragionevole, ossia, il legislatore ha considerato che l’adozione di un sistema per categorie già predeterminate - grazie al suo carattere semplificato e automatico - consentisse di rimettere l’attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all’originario impianto normativo.

La scelta dell’imposizione dell’obbligo vaccinale per categorie, inoltre, è stata considerata non sproporzionata.

Quanto detto, considerando la portata della conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e la natura transitoria dell’imposizione dell’obbligo vaccinale, correlata alla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l’andamento della situazione pandemica in corso.

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