Sì al pagamento del bonus asilo nido anche per i mesi durante i quali la struttura è rimasta chiusa a causa del Covid se i genitori hanno pagato la retta e fruito dei servizi di didattica a distanza.
Il Tribunale di Chieti ha accolto il ricorso di due madri che avevano presentato, senza esito, domanda amministrativa al fine di ottenere il bonus asilo nido di cui all'art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016 per i mesi di aprile e maggio 2020.
Le ricorrenti avevano chiesto che l’INPS venisse condannato al pagamento della suddetta prestazione dopo aver dedotto di aver provveduto al pagamento della retta per i mesi indicati, durante i quali l'asilo nido era rimasto chiuso per effetto delle misure emergenziali adottate per contrastare il Covid-19, e di aver comunque fruito dei servizi di didattica a distanza, messi a disposizione dall'asilo attraverso diverse piattaforme telematiche.
Con sentenza n. 263 del 21 luglio 2021, il Tribunale abruzzese ha ritenuto le relative domande fondate e, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Partendo dal riferimento alla norma che disciplina l'erogazione della prestazione in oggetto, i giudici di merito hanno evidenziato che gli unici requisiti richiesti per la relativa fruizione sono l'iscrizione all'asilo nido ed il pagamento della retta.
Entrambi i detti requisiti erano sussistenti nella specie, come si poteva evincere dalle ricevute di pagamento e dalle copie delle distinte dei bonifici prodotti dalle ricorrenti.
Era quindi del tutto irrilevante il fatto che gli asili nido fossero rimasti chiusi, in quei due mesi, per effetto delle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Covid via via emanate.
Come evidenziato nel ricorso, infatti, le ricorrenti avevano comunque pagato la retta nonostante la chiusura e l'asilo aveva continuato ad erogare a distanza i propri servizi anche durante il predetto periodo, mediante videochiamate, invio quotidiano di materiali didattici ed attività di didattica a distanza con piattaforma classroom.
La sussistenza di una eventuale impossibilità sopravvenuta di adempimento della prestazione, cui aveva per contro fatto riferimento l'INPS nella fase amministrativa, atteneva unicamente al rapporto contrattuale tra i ricorrenti e la scuola e non poteva essere legittimamente opposta dall’Istituto previdenziale.
Senza contare che l’impossibilità sopravvenuta non avrebbe potuto essere arbitrariamente opposta neppure dal contraente, essendo richiesto un accertamento giudiziale in tal senso, nel contraddittorio delle parti, accertamento che, nella specie, non risultava esservi stato.
Nella decisione, è stato anche richiamato il messaggio INPS n. 1447/2020 in cui lo stesso Istituto Previdenziale aveva chiarito: "… ciò che rileva ai fini dell'erogazione del bonus asilo nido è l'adempimento dell'onere di pagamento della retta, nascente dal contratto stipulato con la scuola, da cui deriva l'obbligazione del versamento, per la durata dell'anno scolastico, della rata mensile o in un'unica soluzione.... Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell'asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa".
Il ricorso, in definitiva, è stato accolto, con condanna dell'INPS al pagamento in favore delle ricorrenti della prestazione a titolo di bonus asilo nido di cui all'art. 1, comma 355, della Legge n. 232/2016 per i mesi di riferimento, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
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