Le misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze contenute nel Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri.
Il DL in oggetto, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri del 28 febbraio.
Tra gli altri interventi, l’articolo 10 del decreto è specificamente dedicato all’ambito giustizia.
In primo luogo, per i soggetti residenti o che hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni cosiddetti focolaio (di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), è prevista la sospensione dal 22 febbraio fino al 31 marzo 2020:
E’ inoltre sancito che nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni focolaio, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti dopo il 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore decreto, si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.
Per quel che riguarda i procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, viene disposto il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 31 marzo 2020.
Il rinvio d'ufficio riguarda, altresì, le udienze di tutti i processi civili in cui risulta che le parti o i loro difensori siano residenti o abbiano sede in uno dei comuni focolaio.
Per i procedimenti civili pendenti nelle zone a rischio è prevista, altresì, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
Per tutti i procedimenti civili, anche fuori dalle zone interessate, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni coinvolti nel focolaio.
Dal rinvio e dalle sospensioni sono escluse le udienze relative alle cause di competenza del tribunale per i minorenni, relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e, in genere, nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020.
Il rinvio d'ufficio dell'udienza è previsto anche per tutti i procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulti residente o lo studio legale abbia sede in uno dei comuni focolaio.
Inoltre:
I rinvii e le sospensioni non si applicano alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.
In queste procedure, la partecipazione alle udienze è assicurata, se possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.
E’ infine disposta, per i procedimenti penali interessati dalle misure urgenti, la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono a loro volta sospesi.
Sospensioni e rinvii sono altresì previsti per i procedimenti presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché relativamente ai procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:
Rispetto a questi ultimi, in particolare, il DL prevede:
Il Decreto-legge n. 9/2020 è in vigore da ieri, 2 marzo 2020, ossia il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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