COVID-19, le misure straordinarie in materia di lavoro

Pubblicato il 03 marzo 2020

Procedura semplificata per l’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), estensione della cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per le aziende prive di tutela e smart working senza accordo individuale fino al 31 luglio 2020.

Sono queste le principali novità previste in materia di lavoro nel D.L. n. 9/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 (entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione), recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Coronavirus, ammortizzatori sociali semplificati nelle “zone rosse”

All’art. 13 del D.L. n. 9/2020 è previsto in favore dei datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l’esonero dall'osservanza della procedura di consultazione sindacale.

La domanda di accesso all’integrazione salariale, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

Da notare che i lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020.

Le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), previa adozione da parte del Ministero del Lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

CIGD per le aziende senza tutele economiche

datori di lavoro del settore privato esclusi dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in quanto con un organico inferiore ai cinque dipendenti, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per tutta la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Sono esclusi dall’agevolazione i datori di lavoro domestico.

I trattamenti salariali sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione.

Smart working in tutta Italia senza vincoli

Rispetto a quanto già contenuto nel Dpcm dell'1 marzo 2020, il governo ha esteso in tutta Italia la possibilità di ricorrere allo smart working senza accordo individuale fino al 31 luglio 2020. Il nuovo provvedimento conferma le caratteristiche delle deroghe già previste la settimana scorsa, ma da una parte ne estende la validità territoriale, prima limitata a sei regioni del Nord, e dall’altra porta l’arco temporale di utilizzo dal 15 marzo alla fine di luglio.

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