L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di presentare istanza all’INPS al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in essere con cittadini italiani o dell’Unione europea.
I profili applicativi relativi all’ambito di competenza dell’Istituto sono stati definiti con la circolare n. 68 del 31 maggio 2020, che ha fornito le prime istruzioni operative relative alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dai competenti ministeri. Inoltre, la menzionata circolare individua i datori di lavoro destinatari della norma ed i requisiti reddituali che il datore di lavoro deve possedere per poter inoltrare l’istanza volta all’emersione di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo, il messaggio INPS n. 2327 (del 4 giugno 2020) precisa che i limiti di reddito indicati al paragrafo 4 della circolare n. 68/2020, in caso di istanza di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza. In particolare, il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore di reddito); ove il nucleo fosse invece composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui.
Al raggiungimento dei limiti di reddito indicati, possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.
Esempi dimostrativi utili a chiarire le diverse ipotesi concludono la prima parte del messaggio.
Resta fermo che il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, in caso di istanza volta all’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Un secondo paragrafo del documento di prassi INPS qui commentato è riferito alla compilazione del modello F24 per il versamento del contributo forfettario.
Infatti, i datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore. Ora, per consentire il pagamento dei detti contributi tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.
Per la compilazione del modello F24 occorrerà attenersi alle istruzioni di seguito riportate:
nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17;
- nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”;
- nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro.
L’Istituto previdenziale ricorda che il datore di lavoro - nella domanda di emersione - deve dichiarare, a pena di inammissibilità della stessa, di aver provveduto al pagamento del suddetto contributo forfettario ed indicare la data di pagamento.
L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Nelle more del decreto interministeriale, il datore di lavoro deve dichiarare - nella domanda di emersione - di impegnarsi a pagare il contributo di cui sopra entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
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