Covid-19: competenza esclusiva dello Stato, non delle regioni

Pubblicato il 25 febbraio 2021

In tema di pandemia da COVID-19 vi è una competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.

Il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere tale competenza con una propria disciplina.

E’ quanto si legge nel comunicato della Corte costituzionale del 24 febbraio 2021, con cui viene anticipato l’esito del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo nei confronti della Legge della regione Valle d’Aosta n. 11/2020, già sospesa in via cautelare dalla Consulta con ordinanza n. 4/2021.

Legge questa che – si rammenta – introduce misure di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus diverse da quelle statali.

Corte costituzionale: no a misure di contenimento diverse da quelle statali

Mentre si attende il deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale ha anticipato che il ricorso governativo è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.

Secondo quanto si apprende, la Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche nell’ambito della propria autonomia speciale, non può invadere con una sua disciplina una materia come quella avente ad oggetto il contenimento della pandemia da COVID-19, “diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”.

Si resta in attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane.

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