Il Decreto Rilancio riconosce la facoltà di cedere i crediti d’imposta per la locazione di botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
L’articolo 122, comma 2, lett. a) e b) del DL 34/2020, infatti, consente ai soggetti che hanno maturato i suddetti crediti d’imposta, fino al 31 dicembre 2021, in alternativa all’utilizzo diretto, di optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, tra cui anche gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio, ha emanato le prime indicazioni attuative del suddetto articolo 122, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
Le disposizioni del provvedimento direttoriale si applicano ai seguenti crediti d’imposta:
credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del Dl n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020;
credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del Dl n. 34/2020.
Il documento di prassi, nello specifico, definisce le modalità con le quali la cessione dei suddetti crediti è comunicata all’Agenzia delle Entrate e i cessionari utilizzano i crediti ceduti.
Le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (rispettivamente articoli 120 e 125 del Dl n. 34/2020) saranno definite con successivi provvedimenti.
Per la cessione del credito d’imposta a terzi, i soggetti beneficiari devono fare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello allegato al provvedimento, che deve contenere, a pena d’inammissibilità:
il codice fiscale del cedente che ha maturato il credito d’imposta;
la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce;
l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce;
l’importo del credito d’imposta ceduto;
gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, con l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi; la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
E’ tenuto ad inviare la comunicazione dell’avvenuta cessione direttamente il beneficiario del credito d’imposta, ossia il soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta.
La comunicazione avverrà attraverso l’invio dell’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.
Specifica il provvedimento agenziale che l'utilizzo del credito ceduto in capo al cessionario avviene con le stesse modalità con le quali i crediti sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione:
il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate;
nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato e tale circostanza è comunicata con apposita ricevuta al soggetto che ha trasmesso l’F24;
non si applicano i limiti sugli importi previsti dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007;
con una successiva risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.
I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione da parte del cedente e previa accettazione da parte del cessionario stesso, da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
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