Vanno indicati, nello studio di settore, i costi per il personale dipendente sostenuti dalla società dedita alla locazione di unità immobiliari?
La Corte di cassazione ha risposto negativamente a tale interrogativo, spiegando - con ordinanza n. 37384 del 21 dicembre 2022 - che trattasi di oneri indeducibili.
Per le menzionate società - si legge nel testo della decisione - le spese di manutenzione e riparazione, ed ogni altra spesa o perdita riferita agli immobili, inclusi i costi sostenuti per il personale dedito a servizi, manutenzioni, riparazioni, guardiania, amministrazione e gestione, rientrano tra le spese e gli altri componenti negativi di reddito non ammessi in deduzione, di cui al comma 2 dell'art. 90 del DPR n. 917/1986.
Conseguentemente, tali oneri vanno annotati in bilancio ma non devono essere indicati nello studio di settore della società, in quanto trattasi di oneri indeducibili.
Nella vicenda di specie, il Collegio di legittimità era stato chiamato a chiarire se i costi sopportati dalla società contribuente per i suoi dipendenti, componenti negativi del reddito, risultassero indeducibili, e pertanto non fossero da indicare nello studio di settore oppure dovessero essere comunque indicati, così come nel bilancio societario.
Il tutto al fine di accertare se le rettifiche del reddito nella specie operate dall'Amministrazione finanziaria fossero giustificate.
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