Con il principio di diritto n. 19 del 28 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate si esprime sul requisito di inerenza dei costi sostenuti per la quotazione delle imprese.
Alla luce anche delle previsioni della Legge di bilancio 2018, che ha introdotto un’agevolazione in favore delle PMI per le attività propedeutiche ai processi di quotazione nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione Europea, l’Agenzia ora precisa che i citati costi di quotazione sono sempre inerenti anche nel caso in cui la modalità prescelta per quotarsi sia quelle dell’Opv (offerta pubblica di vendita) e, dunque, senza aumento di capitale.
Infatti, né le disposizioni di legge né quelle della normazione secondaria, nel fissare i requisiti per l’accesso al suddetto credito d’imposta, fanno riferimento alle concrete modalità in cui la quotazione si realizza.
L’Agenzia, nel principio di diritto 19/2018, quindi, sdogana qualunque modalità di quotazione, ritenendo che i relativi costi siano sempre agevolabili se ricorrono i requisiti. A tal fine si ricorda che, i costi concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società, mentre il credito d’imposta non è imponibile né ai fini Ires né Irap.
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