Corte Ue sulla testimonianza della vittima nel procedimento penale
Pubblicato il 22 dicembre 2011
La Corte di giustizia dell'Ue, con
sentenza del 21 dicembre 2011, pronunciata con riferimento alla causa
C-507/10, ha spiegato come l'esatta interpretazione delle disposizioni di cui alla Decisione quadro del Consiglio n. 2001/220/GAI relative alla posizione della vittima nel procedimento penale, non impedisce disposizioni nazionali, come quelle di cui agli articoli 392, comma 1 bis, 398, comma 5 bis, e 394 del nostro Codice di procedura penale, le quali, “
da un lato, non prevedono l’obbligo per il pubblico ministero di rivolgersi al giudice affinché quest’ultimo consenta ad una vittima particolarmente vulnerabile di essere sentita e di deporre secondo le modalità dell’incidente probatorio nell’ambito della fase istruttoria del procedimento penale” e, dall’altro, “
non autorizzano detta vittima a proporre ricorso dinanzi ad un giudice avverso la decisione del pubblico ministero recante rigetto della sua domanda di essere sentita e di deporre secondo tali modalità”.