La Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal Regolamento CE n. 1829/2003 del 22 settembre 2003 – relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati – possa presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente.
E’ quanto, in sintesi, enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, terza sezione, con sentenza del 13 settembre 2017 – causa C 111/16 – pronunciandosi, in via pregiudiziale, su una questione interpretativa sorta nell’ambito di un procedimento penale a carico di un agricoltore italiano. I Giudici europei hanno dunque ritenuto illegittimo il divieto impostogli dallo Stato italiano alla coltivazione e messa in commercio di mais geneticamente modificato, sebbene fosse stato, anni addietro, a ciò autorizzato dall’Unione europea.
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