Corte Ue: regime tributario diverso per pensionati all’estero

Pubblicato il 04 maggio 2020

Secondo la Corte di giustizia Ue, il regime tributario italiano risultante dalla convenzione con il Portogallo contro le doppie imposizioni è in linea con le norme comunitarie.

I giudici europei si sono espressi su due domande di pronuncia pregiudiziale proposte nell’ambito di altrettante controversie che vedevano contrapposti due cittadini italiani all’INPS, in merito al rifiuto di quest’ultimo di corrispondere l’importo delle loro rispettive pensioni al lordo delle imposte italiane.

Le domande vertevano sull’interpretazione degli articoli 18 e 21 TFUE: era stato chiesto, nello specifico, se tali articoli potessero ostacolare una normativa di uno Stato membro, come quella italiana, che preveda per una persona residente in un altro Stato membro, che ha acquisito integralmente il suo reddito nel primo Stato ma che non abbia la nazionalità del secondo, una tassazione del reddito senza le agevolazioni fiscali di quest’ultimo.

I due cittadini erano ex impiegati del settore pubblico, titolari di pensione INPS, che, dopo aver trasferito la loro residenza in Portogallo, avevano chiesto all’Istituto previdenziale italiano di ricevere, in applicazione della convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni, l’importo lordo della loro pensione senza il prelievo d’imposta alla fonte da parte dell’Italia, così da poter godere delle agevolazioni fiscali offerte dal Portogallo.

L’Istituto aveva respinto le relative domande, sull’assunto che la normativa di riferimento riguardasse solamente i pensionati italiani del settore privato con residenza trasferita in Portogallo nonché i pensionati italiani del settore pubblico che, oltre ad aver trasferito la loro residenza in tale ultimo Paese, avessero anche acquisito la cittadinanza portoghese (condizione, questa, non soddisfatta dai due istanti).

Alla Corte Ue si chiedeva, pertanto, se il regime tributario italiano derivante dalla menzionata convenzione costituisse un ostacolo alla libera circolazione dei pensionati italiani del settore pubblico e una discriminazione in base alla cittadinanza.

Diversi regimi tributari nazionali per pensionati del settore privato e pubblico

La Corte di giustizia, con sentenza del 30 aprile 2020 riferita alle cause riunite C‑168/19 e C‑169/19, ha risposto negativamente ai due quesiti.

Gli articoli 18 e 21 TFUE – si legge nelle conclusioni della decisione – “non ostano a un regime tributario risultante da una convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra due Stati membri, in forza della quale la competenza tributaria di questi Stati in materia di imposta sulle pensioni è ripartita secondo che i beneficiari di queste ultime fossero impiegati nel settore privato o nel settore pubblico e, in quest’ultimo caso, secondo che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza”.

Secondo i giudici dell’Unione europea, gli Stati membri sono liberi, nel quadro di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione, tra loro, della competenza fiscale e, in tale contesto, di suddividere la menzionata competenza tributaria sulla base di canoni quali lo Stato pagatore o la cittadinanza.

In definitiva, la disparità di trattamento lamentata dai due pensionati, derivando dalla ripartizione del potere impositivo tra l’Italia e il Portogallo nonché dalle differenze esistenti tra i regimi tributari di questi due Stati membri, non poteva essere considerata alla stregua di una discriminazione vietata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva case green: analisi, obiettivi e ruolo dei commercialisti nella transizione ecologica

21/01/2025

PintoPaga: il progetto per azzerare l'arretrato ex Legge Pinto

21/01/2025

Jobs act, licenziamento PMI, contratti a termine e appalti: sì ai referendum

21/01/2025

Cooperative compliance, parte la cabina di regia Entrate-GdF

21/01/2025

Nuove assunzioni con maxi-deduzione, chiarimenti dal Fisco

21/01/2025

Attività d’impresa o di lavoro autonomo dell’influencer

21/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy