Corte UE. Operazioni occultate: importi ricostruiti con IVA inclusa

Pubblicato il 02 luglio 2021

La Corte di giustizia europea ha emesso sentenza su una questione riguardante la determinazione della base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi IVA, ritenuta evasiva delle imposte, in quanto non è stata indicata l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria, né è stata emessa fattura, né sono stati indicati i redditi ottenuti in occasione di tale operazione in una dichiarazione dei redditi.

Al consenso europeo è stato chiesto se, in tale fattispecie, gli importi versati e ricevuti debbano o meno essere intesi come già comprensivi dell’IVA.

Poteri accertativi degli Stati membri

Nella sentenza relativa alla causa C-521/19 pronunciata il 1° luglio 2021, i giudici europei hanno precisato che pur essendo la lotta contro la frode, l’evasione fiscale e gli eventuali abusi un obiettivo riconosciuto e promosso dall’Unione europea, gli Stati non possono utilizzare la determinazione della base imponibile di un’operazione tra soggetti passivi in caso di frode per sanzionare gli evasori.

Conclusioni della Corte: base imponibile ricostruita deve comprendere l’IVA

Nel fornire soluzione alla questione proposta, la Corte dichiara che, nell’ambito dell’ispezione avente ad oggetto una dichiarazione a titolo delle imposte dirette, la ricostruzione da parte dell’amministrazione tributaria degli importi versati e percepiti in occasione dell’operazione in questione deve essere intesa come un prezzo già comprensivo dell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVA in questione, nonostante l’evasione.

Viene aggiunto che qualsiasi altra interpretazione contrasterebbe con il principio di neutralità dell’IVA e farebbe gravare una parte dell’onere di quest’ultima su un soggetto passivo, mentre l’IVA deve essere sopportata unicamente dal consumatore finale.

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