E' obbligatorio, per il soggetto passivo, rettificare la detrazione dell'Iva relativa a beni e servizi acquistati al fine di creare beni d’investimento, rimasti inutilizzati a causa della messa in liquidazione e cancellazione della società. Irrilevanti i motivi posti alla base della rinuncia all'attività economica.
Con sentenza depositata il 6 ottobre 2022, nella causa C- 293/21, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in ordine all’interpretazione degli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, cosiddetta "direttiva IVA".
La domanda pregiudiziale all'attenzione dei giudici europei era stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società, in liquidazione, e l'ispettorato tributario presso il ministero delle Finanze della Lituania.
Il giudice del rinvio aveva chiesto, in particolare, se i menzionati articoli da 184 a 187 della direttiva IVA dovessero essere interpretati nel senso dell'esistenza, per il soggetto passivo, di un obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA assolta a monte relativamente all’acquisto di beni o di servizi destinati a produrre beni d’investimento, nelle ipotesi in cui, a causa della decisione del proprietario o dell’azionista unico della società di mettere quest’ultima in liquidazione e di ottenerne la cancellazione dal registro dei soggetti passivi IVA, i beni d’investimento creati non siano stati utilizzati, né lo saranno mai, nell’ambito di attività economiche soggette ad imposta.
Da chiarire, inoltre, se i motivi che consentono di giustificare la decisione di messa in liquidazione del soggetto passivo e, quindi, la rinuncia alla prevista attività economica soggetta ad imposta - quali perdite in costante aumento, assenza di ordinativi e dubbi dell’azionista del soggetto passivo riguardo alla redditività dell’attività economica prevista - abbiano un’incidenza rispetto all’obbligo di rettificare le detrazioni IVA di cui trattasi.
Da qui l'ulteriore interrogativo: la semplice dichiarazione da parte del soggetto passivo interessato dell’esistenza di tali motivi è sufficiente o deve essere dimostrata l’esistenza di questi ultimi?
I giudici europei hanno risposto alla prima parte della questione evidenziando che, nelle ipotesi considerate, sussiste, per il soggetto passivo, l’obbligo di rettificare le detrazioni dell'IVA assolta a monte relativa agli acquisti destinati a produrre beni d’investimento che siano, tuttavia, rimasti "invenduti", circostanza, quest'ultima, rimessa alla verifica del giudice del rinvio.
Secondo la Corte Ue, inoltre, i motivi a giustificazione della messa in liquidazione e, pertanto, della rinuncia all'attività economica, non incidono sull’obbligo di rettifica del soggetto passivo, qualora quest'ultimo non abbia più l’intenzione, e ciò in maniera definitiva, di utilizzare detti beni d’investimento ai fini di operazioni soggette ad imposta.
In tale contesto, per come ricordato dalla giurisprudenza Ue, non spetta all’amministrazione finanziaria valutare la fondatezza di tali motivi: il sistema comune dell’IVA garantisce infatti "la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette ad IVA".
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