Corte UE, CCNL estero per i conducenti distaccati

Pubblicato il 02 dicembre 2020

Come noto, l’attività del trasporto su strada si verifica anche in ambito internazionale dell’esecuzione di servizi a vantaggio di committenti, subappaltatori o anche noleggiatori in altri Paesi europei. In tal contesto, laddove il servizio prestato presenti i caratteri del distacco internazionale, ai dipendenti impiegati in un altro Paese UE dovrà essere garantita la parità di trattamento con i lavoratori locali svolgenti mansioni analoghe, sulle principali materie che regolano il rapporto di lavoro nel Paese estero in cui la prestazione viene svolta.

Sul punto, la Corte di Giustizia, causa C-815/18, con la sentenza dell’1 dicembre 2020, stabilisce che nel trasporto su strada si applicano le condizioni di lavoro stabilite nel Paese di distacco.

Corte UE, quale CCNL si applica nel trasporto internazionale?

La vicenda riguarda una contestazione da parte della federazione del movimento sindacale dei Paesi Bassi che richiedeva l’applicazione del contratto collettivo del lavoro per settore del trasporto di merci agli autisti provenienti dalla Germania e dall’Ungheria per svolgere, nell’ambito di contratti di noleggio relativi a trasporti internazionali, attività lavorativa nei Paesi Bassi.

Il CCNL sottoscritto non aveva un’applicazione generale, ma conteneva una clausola contrattuale in base alla quale il contratto stesso doveva essere applicato ai conducenti distaccati nell’ambito di un accordo di noleggio ai quali si rendeva applicabile la Direttiva 96/71.

Corte UE, la sentenza

La Corte UE ha ritenuto che il contratto collettivo stipulato con la federazione del movimento sindacale dei Paesi Bassi e il datore di lavoro, la cui osservanza esonera dall’applicazione del contratto generale e che contiene disposizioni sostanzialmente identiche a quelle contenute in quest’ultimo, deve essere tenuto in considerazione ai fini dell’applicazione delle condizioni in esso stabilite al personale in distacco.

In conclusione, la Corte UE ritiene esistere un distacco nel caso lo svolgimento del suo lavoro presenti, durante il limitato periodo di tempo, un legame sufficiente con il territorio dell’altro Stato rispetto a quello in cui viene abitualmente impiegato.

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