Corte Edu. Tutela per gli articoli che alimentano il dibattito

Pubblicato il 23 ottobre 2017

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha appoggiato la scelta delle autorità nazionali tedesche, di favorire la tutela degli archivi dei giornali – quali importanti fonti di conoscenza, di informazione e di ricerca storica – piuttosto che le istanze di un cittadino che, da determinate pubblicazioni si ritenga leso nella sua reputazione, chiedendo pertanto il ritiro delle pubblicazioni medesime.

Il caso in esame veniva sottoposto alla Corte di Strasburgo, in occasione della richiesta, da parte di un cittadino ucraino residente in Germania, al Governo tedesco, di interrompere la circolazione di un articolo in un giornale online, che a detta del richiedente, avrebbe danneggiato la sua reputazione, così incorrendo nella violazione dell’art. 8 CEDU. L’articolo in questione avrebbe messo in risalto i rapporti del potente uomo d’affari con la criminalità organizzata. La Repubblica tedesca, tuttavia, non ravvisava la lamentata violazione e non ritirava la pubblicazione.

Articolo di interesse pubblico. Prevale la libertà di stampa

E la Corte Edu ha dato ragione alla Germania, individuando quale criterio essenziale, il contributo dato dall’articolo di stampa al dibattito di interesse pubblico. In altre occasioni, difatti, la medesima Corte ha già individuato la sussistenza di tale interesse laddove la pubblicazione riguardi questioni politiche o crimini in detto ambito. Pur constatando la gravità della accuse mosse all’uomo d’affari, Strasburgo ha tuttavia deciso di privilegiare il diritto alla libertà di stampa, proprio perché l’articolo ha contribuito al dibattito su una questione di rilevante interesse pubblico come il coinvolgimento di un imprenditore in attività illecite.

Va infine precisato che il giornalista de quo ha agito rispettando le regole professionali, valutando ossia l’autorevolezza delle fonti e svolgendo adeguate ricerche prima della pubblicazione. Non solo; il cronista ha altresì dato l’opportunità, all’imprenditore, di fornire la sua versione e si è basato su un rapporto interno dell’Fbi cercando, però, ulteriori conferme in altri documenti. La notizia, quindi, ha una base fattuale sufficiente e l’articolo, inoltre, è altresì privo di insinuazioni e senza alcun dato attinente la vita privata.

In conclusione, la Corte EDU - sentenza del 19 ottobre 2017; ricorso 71233/13 - ritiene di aderire alla decisione dei giudici nazionali tedeschi, avendo essi effettuato un bilanciamento di interessi conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della medesima Corte.

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