Corte di giustizia Ue: parità di trattamento negli appalti

Pubblicato il 29 novembre 2017

Risulta contrario al principio di parità di trattamento degli operatori economici – sancito dall’art. 10 direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, che coordina le procedure d’appalto degli enti erogatori di acqua ed energia, nonché degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali – l’atteggiamento dell’amministrazione aggiudicatrice che, nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico, inviti un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d’oneri, e che non sono stati presentati nel termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Contestualmente, non contrasta con la suindicata direttiva – medesimo art. 10 – il comportamento dell’amministrazione aggiudicatrice che inviti un offerente a chiarire un’offerta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in quest’ultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale a leale e che tale chiarimento o rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta; circostanza, quest’ultima, che spetta al giudice verificare.

Offerente escluso. Ricorso contro l’aggiudicazione, condizioni

Ed ancora, la direttiva 92/13/CE del 25 febbraio 1992, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 – che coordina le disposizioni relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti degli enti erogatori di acqua ed energia, nonché degli enti che forniscono servizi di trasporto e che operano nel settore delle telecomunicazioni – deve essere interpretata nel senso di seguito indicato.

In particolar modo, in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico che abbia dato luogo alla presentazione di due offerte ed all’adozione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea, recanti rispettivamente il rigetto dell’offerta di un concorrente e l’aggiudicazione dell’appalto all’altro, l’offerente escluso deve poter chiedere – mediante eventuale ricorso avverso tale ultima decisione di aggiudicazione – l’esclusione dell’offerta del concorrente aggiudicatario, di modo che la nozione di “un determinato appalto” (di cui all’art. 1 par. 3 direttiva 92/13/CE) possa, se del caso, riguardare l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione d’appalto.

Sono questi i principi enunciati dalla Corte di Giustizia europea, Sezione ottava, nella sentenza dell’11 maggio 2017 - causa C-131/16 – chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, circa l’interpretazione delle suindicate direttive 2004/17/CE del 31 marzo 2004 (art. 10) e 92/13/CE del 25 febbraio 1992 (come modificata dalla più recente direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007), nell’ambito di una controversia insorta, in occasione di una procedura d’appalto, tra due operatori economici ed una società polacca per l’estrazione di petrolio e di gas naturale (amministrazione aggiudicatrice).

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