La Corte di giustizia Ue si è pronunciata in ordine ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata nell’ambito di una controversia tra alcuni produttori di latte italiani, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione Veneto.
La causa riguardava le quote latte e il prelievo supplementare per il periodo di commercializzazione del latte e dei latticini tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004.
La questione rivolta ai giudici europei verteva sull’interpretazione dell’articolo 2 del regolamento n. 3950/92 istitutivo, appunto, del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Nel dettaglio, il Consiglio di stato, innanzi al quale la causa era pendente, aveva chiesto alla Corte se, in primo luogo, il diritto dell’Unione europea dovesse essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l’articolo 2, paragrafo 2, comma 3, del regolamento citato comportasse, quale conseguenza, l’insussistenza dell’obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo regolamento.
Inoltre, aveva domandato di chiarire:
Con sentenza dell’11 settembre 2019 - causa C-46/18 - la Corte di giustizia ha reso la propria lettura rispetto alle norme indicate.
In primis, ha spiegato che l’articolo 2 del regolamento, istitutivo di un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, deve essere interpretato nel senso che “l’accertamento dell’incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell’acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo”.
La normativa europea - ha poi precisato - impedisce che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, preveda che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, richiamato, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.
Per finire, ha puntualizzato che il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che “esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l’importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l’obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo”.
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