Corte di Giustizia su affitti brevi assoggettati ad autorizzazione

Pubblicato il 23 settembre 2020

Secondo la Corte di Giustizia, è conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale – nella specie quella francese - che assoggetta ad autorizzazione la locazione, esercitata in maniera reiterata, di un locale destinato ad abitazione per brevi periodi ad una clientela di passaggio che non vi elegga domicilio.

I giudici europei erano stati aditi in merito all’interpretazione degli articoli 1, 2, nonché da 9 a 15 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Corte Ue: applicabile direttiva su servizi nel mercato interno

Le domande di pronuncia pregiudiziale erano state presentate nell’ambito di controversie promosse davanti alla Corte di cassazione francese, in merito all’asserita violazione, da parte di due proprietari di un monolocale situato a Parigi, della normativa nazionale in materia di locazioni di breve durata.

Detta normativa impone un’autorizzazione preventiva per l’esercizio di attività di locazione dietro corrispettivo di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, esercitate in maniera reiterata e per brevi periodi.

La Suprema corte francese aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte se la direttiva in esame, avuto riguardo alla definizione del suo oggetto e del suo campo di applicazione, si applicasse anche al caso esaminato.

Locazione dietro corrispettivo con autorizzazione preventiva

La Corte di Giustizia, pronunciandosi il 22 settembre 2020 sulle cause riunite C‑724/18 e C‑727/18 ha affermato, in primo luogo, l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE alla normativa di uno Stato membro come quella in oggetto.

Secondo i giudici europei, a seguire, la normativa francese di riferimento rientrerebbe nella nozione di “regime di autorizzazione”, ai sensi del punto 6 dell’art. 4 della stessa direttiva.

E' quindi legittimo che gli Stati membri subordinino l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione se quest’ultimo sia giustificato, come la normativa in esame, “da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione e proporzionata all’obiettivo perseguito, dato che quest’ultimo non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia”.

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