Corte di giustizia: libero accesso del pubblico interessato alle informazioni ambientali
Pubblicato il 18 gennaio 2013
Nel testo della decisione depositata il 15 gennaio 2013 relativamente alla
causa C-416/10, la Corte di giustizia europea ha spiegato che la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dal Regolamento n. 166/2006, va interpretata nel senso che essa, in primo luogo, esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio sin dall’inizio del procedimento di autorizzazione dell’impianto di cui trattasi; in secondo luogo la stessa non consente alle autorità nazionali competenti
“di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico”.
In ogni caso – si legge nel testo delle conclusioni della sentenza – le norme europee non impediscono che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico-edilizio, nel corso del procedimento amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado,
"a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale”.