In applicazione di quanto sancito dall'art. 18, sesto comma, Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli Ermellini, nella sentenza n. 18136 del 31 agosto 2020, ribadiscono che in materia di violazioni formali o procedurali è accordata ai lavoratori una tutela indennitaria debole. In tale alveo ricade la violazione della regola generale della mancata osservanza del termine di cinque giorni tra contestazione e sanzione, allorquando il termine concesso non leda le esigenze difensive del lavoratore in vista del processo e, nel caso di specie, ritenendo la violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare di modesta entità.
Pertanto, in analogia con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte, come nel caso in cui sia stata disattesa la regola della necessaria audizione del lavoratore che ne abbia fatto richiesta, "la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto per l'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18, comma 6, quale modificato dalla L. 90/2012" (28 giugno 2012, n. 92 n.d.r.).
Corrette, dunque, le valutazioni operate dalla corte territoriale, secondo cui rimane valida la risoluzione del rapporto in sussistenza dei presupposti per la giusta causa del recesso e della circoscritta contrazione del termine di cinque giorni tra la contestazione e la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo stato impartito, l'atto di recesso datoriale, "praticamente quattro giorni pieni dopo la (tempestiva) contestazione effettuata nel corso dell'orario di lavoro".
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