Con la sentenza 11 novembre 2020, n. 25402, la Corte di Cassazione afferma che la legittimità della somministrazione di lavoro sussiste quando ricorrano esigenze effettive che ne giustifichino l’utilizzo e non integrino la fattispecie della somministrazione fraudolenta.
Nel caso in questione, il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del lavoratore, volta a determinare l’illegittimità del contratto di somministrazione, stipulato tra la società somministrante e la società utilizzatrice, e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti di quest’ultima.
Il giudice di seconde cure, accogliendo l’appello principale della società utilizzatrice, rigettava la domanda del lavoratore e riconosceva la validità e l’ammissibilità della causale del contratto di somministrazione - avente quali motivi giustificativi oggettive esigenze aziendali, dovute ad un aumento delle commesse - .
Ricorrendo dinnanzi alla Corte di Cassazione, il lavoratore ha addotto, quali motivi fondanti della pretesa, la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 4, Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell’art. 21, comma 1, lett. c), del medesimo Decreto e del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in relazione alla mancanza di motivazione sottesa al ricorso alla somministrazione di lavoro e alla erronea valutazione in diritto della causale della somministrazione di lavoro e delle proroghe contrattuali.
La Suprema Corte rilevando corretta la decisione della Corte d’Appello e precisando che il controllo giudiziario è limitato all’esistenza delle ragioni che la normativa pone a fondamento del contratto di somministrazione, senza possibilità alcuna di sindacare le scelte tecniche ed organizzative dell’azienda, ha rigettato il ricorso del lavoratore.
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